Care Amiche e cari Amici, dal prossimo 14 febbraio entrerà in vigore il decreto che recepisce anche in Italia il Regolamento europeo per prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche considerate particolarmente invasive dall’Unione Europea.
Le specie esotiche, talvolta chiamate “aliene”, sono piante, animali e altri organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori della loro area di origine. Attualmente, si stima che siano ben 12.000 le specie ‘aliene’ introdotte in Europa, di cui più di 3.000 solo in Italia, con un incremento vertiginoso (+96%) negli ultimi 30 anni.
Purtroppo una parte di queste specie aliene causa gravi danni alla natura e ai servizi ecosistemici con conseguenze ecologiche ed economiche notevoli. Le specie aliene invasive rappresentano la seconda principale minaccia alla biodiversità globale che ha contribuito in modo determinate al 54% delle estinzioni delle specie animali conosciute, tramite predazione su specie locali (autoctone) o competizione per le stesse risorse. Alcune di esse possono causare serie danni alla salute umana, essendo vettori di malattie (come la zanzara tigre, possibile portatrice di dengue, zika e chikungunya) e all’economia, con danni stimati in miliardi di euro per la solo UE, in primis ad agricoltura, foreste e talvolta infrastrutture.
L’Europa ha così stilato l’elenco delle 49 specie invasive più pericolose e considerate “di importanza unionale” e per le quali sono strettamente vietati: l’introduzione e il transito nel territorio nazionale; la detenzione, l’allevamento e la coltivazione; il trasporto, la vendita, il commercio e l’utilizzo, ma anche la cessione a titolo gratuito o lo scambio; così come la riproduzione e il rilascio nell’ambiente.
✔ Cosa cambia per i proprietari. Tutti i proprietari di animali da compagnia inseriti nella lista (in particolare chi avesse in casa testuggini palustri americane) potranno mantenerli fino al termine della loro vita naturale, ma entro giugno 2018 dovranno comunicare il loro possesso al Ministero dell’Ambiente, fornendo indicazioni sull’esemplare (specie, sesso ed età) nonché sulle modalità che intendono adottare per impedirne la riproduzione e la diffusione.
✔ Zoo e giardini botanici, così come centri di ricerca, importatori e rivenditori, dovranno invece richiedere apposite autorizzazioni. Per chi non rispettasse gli obblighi, sono previste sanzioni penali, amministrative e la confisca degli esemplari. Nei prossimi mesi l’elenco verrà aggiornato con una specie di importanza nazionale individuate dal Ministero.
✔ Cosa può fare il cittadino:
– Segnalare la presenza di specie esotiche tramite apposite app e partecipando ai progetti di monitoraggio scientifico (es. http://www.csmon-life.eu/ )
– Evitare sempre di acquistare piante ed animali come souvenir durante viaggi all’estero, e controllare accuratamente la pulizia della propria attrezzatura di viaggio.
– Scegliere piante locali per il proprio giardino.
✅ Qui a seguire il Decreto Legislativo pubblicato su Gazzetta Ufficiale.
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (18G00012) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018)note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita’
1.
Il presente decreto stabilisce le misure per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, di seguito regolamento, con particolare riferimento:
a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento;
c) all’istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall’articolo 14 del regolamento;
d) alle misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;
e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto.
2.
Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
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