Aggiornamento dal Ministero della Salute sullo svolgimento di attività veterinarie dopo gli ultimi DPCM sull’emergenza Covid-19. Gli spostamenti per curare i pet sono “motivo di salute”. Ammesso l’accudimento di animali nelle strutture zootecniche, canili, gattili, colonie feline gatti in stato di libertà.
Riscontrando una richiesta avanzata dall’ANMVI, le competenti Direzioni generali del Ministero della Salute hanno fornito aggiornamenti sulla circolare ai Prefetti e ai Servizi Veterinari del 2 marzo scorso, in seguito alle ultime misure anti-contagio varate dal Governo ed estese a tutto il territorio nazionale. La nota è firmata dai Direttori generali Silvio Borrello e Massimo Casciello, rispettivamente DGSAF e DGISAN.Per quanto riguarda le attività veterinarie, produttive e zootecniche, le disposizioni della circolare ai Prefetti del 2 marzo – allora applicabile solo agli 11 Comuni-focolaio- sono estese e a tutto il territorio nazionale.
Il Ministero conferma inoltre che alle attività veterinarie – già individuate come “necessarie” nella circolare ai Prefetti del 2 marzo – si applica la deroga sugli spostamenti che sono quindi ammessi per “comprovate esigenze lavorative” o “situazioni di necessità”.
Strutture zootecniche, canili e gattili- Sono inoltre consentite le attività di accudimento e di gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario, ivi compresi i canili, i gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà, garantite dalla Legge 281/91.
Spostamenti per curare i pet– Gli spostamenti relativi alla cura degli animali d’affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità ai DPCM 8,9 e 11 marzo.
Autocertificazione– In virtù dell’estensione delle misure di restrizione a tutto il territorio nazionale, la prevista validazione da parte dei servizi veterinari per la movimentazione e tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e scarico (squadre) degli automezzi dei percorsi effettuati “risulta essere superata dall’utilizzo del modello di autocertificazione previsto dal DPCM 9 marzo, ferma restando la necessità di garantire la tracciabilità di animali e di merci”.
IA e PSA- Vista l’attuale situazione epidemiologica europea, le attività di profilassi e controllo per la prevenzione della diffusione dell’Influenza Aviaria e della Peste Suina Africana sono da ritenersi inderogabili.Rendicontazioni– Per quanto riguarda i Piani cofinanziati dall’Unione Europea, la DGSAF comunicherà i termini entro i quali dovranno essere presentate le rendicontazioni da parte delle regioni, essendo già intervenuti presso la Commissione Europea. Per quanto riguarda tutte le altre attività di rendicontazione, i termini sono differiti al 30 maggio.
https://www.anmvioggi.it/images/DGSAF_DGISAN_-AGGIORNAMENTO_COVID-19.pdf